Riforma Cartabia e la Documentazione Audiovisiva delle S.I.T.

La Digitalizzazione entra nel Processo Penale

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a riforma Cartabia, introdotta dal Ministro della Giustizia italiano Marta Cartabia, ha apportato diverse modifiche al sistema giudiziario italiano. Tra le varie innovazioni, una delle più significative riguarda l’uso della documentazione audiovisiva nelle sommarie informazioni.

La riforma è stata introdotta per migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario italiano, rispondendo alle necessità di modernizzazione e adeguamento agli standard europei. Uno degli obiettivi principali è la riduzione dei tempi dei processi e l’aumento della qualità delle procedure giudiziarie.

Cos’è la Documentazione Audiovisiva?
La documentazione audiovisiva si riferisce alla registrazione video e audio delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, comprese le sommarie informazioni fornite dai testimoni o dagli indagati. Questi registri audiovisivi possono essere utilizzati per garantire che le informazioni siano raccolte in modo accurato e trasparente. La documentazione audiovisiva ha indubbiamente dei vantaggi:

Accuratezza: le testimonianze e le informazioni in generale, assunte da persone che hanno assistito a reati o che ne sono state protagoniste in qualche veste, in forma di registrazioni audiovisive, riducono il rischio di errori o malintesi nella trascrizione delle dichiarazioni. Ciò garantisce che le informazioni siano riportate fedelmente.

Trasparenza: la verifica diretta delle dichiarazioni rese dimostra l’assoluta terzietà della Polizia Giudiziaria, assicurando anche che le dichiarazioni non siano manipolate o mal interpretate. Chiunque abbia familiarità con gli atti giudiziari avrà notato che le dichiarazioni degli informatori possono essere condite di espressioni, vocaboli e stilemi che riflettono più il bagaglio culturale del verbalizzante che quello del narratore.

Implicazioni Processuali
Sul piano prettamente processuale, la disponibilità di registrazioni audiovisive può velocizzare i processi, riducendo la necessità di ripetere le testimonianze in aula e fornendo prove dirette e immediate. Tuttavia, il legislatore non ha colto questa opportunità fino in fondo. Le sommarie informazioni dovranno essere obbligatoriamente fonoregistrate solo in determinati casi:

– Delitti specifici: per l’interrogatorio davanti al PM (nuovo art. 373 c. 2 bis c.p.p.) o per l’interrogatorio della persona detenuta (nuovo art. 141 bis c. 1 c.p.p.) o comunque sottoposta a misura cautelare, anche non coercitiva (art. 294 c. 6 bis c.p.p.).
– Persone in condizioni di fragilità indicate negli artt. 357 c. 3 ter e 373 c. 2 quater c.p.p.

In tutti gli altri casi, sarà l’informatore stesso, debitamente avvisato, a decidere se richiedere o meno l’audioregistrazione (artt. 351 c. 1 quater, 357 c. 3 bis, 362 c. 1 quater c.p.p.). Una scelta che appare priva di logica, considerando che la persona sentita a sommarie informazioni, nella migliore delle ipotesi, non ha alcun interesse a formulare una richiesta di questo tipo né a cristallizzare il proprio resoconto in una forma ulteriore rispetto a quella della verbalizzazione.

 

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